La 194 ha garantito un diritto a milioni di donne

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Il dibattito negli Stati Uniti. Le polemiche periodiche in Italia. Ma la legge approvata nel 1978, con cui si codifica l’aborto, è una buona norma che ha assicurato un equilibrio tra la difesa della salute femminile e i diritti del concepito. 

Di Cesare Salvi

Molto clamore. Ha suscitato molto clamore la sentenza emessa lo scorso mese di giugno dalla Corte suprema degli Stati Uniti che ha negato l’esistenza di un diritto costituzionale all’aborto, annullando i propri precedenti verdetti e dando ai singoli Stati la libertà di vietarlo o di permetterlo. Ci si è domandati se qualcosa del genere possa accadere anche in Italia. Per fortuna questo non è possibile per la diversità del nostro sistema costituzionale rispetto a quello statunitense.

Il ripensamento. Negli Stati Uniti il diritto all’aborto, per la donna, era stato affermato nel 1973 dalla Corte suprema, non dal Parlamento. Ora, la stessa Corte ha deciso in senso opposto, non – come qualcuno ha scritto – negando tale diritto, ma affermando che il potere di decidere in proposito spetta a una legge nazionale o, in mancanza, alle leggi dei singoli Stati. Il problema è che la Costituzione americana del 1787 si occupa soprattutto della divisione dei poteri, mentre in materia di diritti dice poco. Ad esempio, non prevede diritti sociali. La decisione è quindi in molti casi affidata all’opinione (e alle idee politiche) dei giudici. Di recente Biden ha promesso, che in caso di vittoria alle elezioni di “midterm”, codificherà il diritto all’aborto.

La legge italiana. La situazione in Italia è diversa. La nostra Costituzione, infatti, prevede e disciplina i diritti della persona, compresi quelli sociali, garantiti nei confronti di tutti. In materia di aborto, la legge 194 del 1978 è stata il frutto di un ampio e democratico processo di decisione politica. Alle origini, fu l’iniziativa di Adele Faccio ed Emma Bonino del partito radicale. Il codice penale del fascismo considerava l’aborto un «delitto contro l’integrità della stirpe» e lo puniva con la reclusione da due a cinque anni sia per chi l’avesse causato sia per la donna. Nel 1975 tale norma venne dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in quanto non prevedeva la possibilità di interrompere la gravidanza di fronte a un pericolo grave per il benessere fisico o psichico della donna. Si pose così il tema di una legge conforme a questa decisione, e, dopo ampio dibattito in Parlamento e nel paese, fu approvata la legge 194, con il voto contrario della Democrazia cristiana e della destra. Nei due referendum del 1981 i cittadini respinsero a larga maggioranza sia la proposta radicale di liberalizzare l’aborto sia quella cattolica di ritornare al divieto penale. Le garanzie democratiche previste dalla Costituzione (Corte costituzionale, Parlamento, democrazia diretta) funzionarono tutte.

Un accettabile compromesso. La legge 194 è considerata una buona legge perché supera le opposte posizioni di chi chiede la libertà piena e senza limiti di aborto sia di chi invece ritiene che il valore della vita del concepito debba sempre prevalere. Come affermato dalla Corte costituzionale, infatti, dalla Costituzione derivano sia il diritto alla vita del concepito sia la libertà della donna di ricorrere all’interruzione di gravidanza; stabilendo tuttavia la prevalenza del «diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre» sulla «salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare», una volta che siano rispettati i limiti e le modalità previste dalla legge stessa.

Articolo tratto dal numero di ottobre di LiberEtà