Unioni civili: ora scatta la reversibilità

0
1233

Dal 1° luglio 2016, a ciascun componente dell’unione civile di persone dello stesso sesso sono riconosciuti i medesimi diritti e doveri che spettano, secondo gli articoli del codice civile, ai coniugi. Tra questi rientra il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Sono così applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti (la reversibilità), l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, gli assegni familiari.

L’Inps ha già preso atto, con il messaggio n. 5171/2016, dell’avvenuta equiparazione ai fini previdenziali tra coniugi e persone dello stesso sesso, unite civilmente, come stabilito dalla legge n. 76 del 2016. Per cui «a decorrere dal 5 giugno 2016 – dice il messaggio dell’Inps – ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge». La pensione di reversibilità, che era il diritto più atteso, consiste nell’erogazione di una prestazione economica derivante dal trattamento pensionistico di un soggetto deceduto, o dal reddito del lavoratore deceduto che abbia maturato un certo numero di contributi di lavoro. Questo assegno, fino a prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà, spettava di diritto solamente a: coniugi, anche separati o divorziati; figli minorenni o studenti universitari o inabili; genitori con particolari requisiti d’età. Ne erano quindi esclusi tutti coloro ai quali era ancora preclusa l’unione civile, nonostante avessero convissuto, anche per un lungo periodo con la persona titolare della pensione. A oggi, invece, anche in favore del componente dell’unione rimasto in vita, sarà erogato il 60 per cento del trattamento maturato o goduto dal convivente scomparso, secondo le modalità previste dalla legge.